Statuto

Statuto del Corpo Consolare di Trieste

Nell’intento di sviluppare una buona intesa tra i membri del Corpo Consolare di Trieste, da un lato, ed i membri dello stesso Corpo Consolare e le Autorità italiane, dall’altro, il Corpo Consolare di Trieste è retto dalle seguenti disposizioni.

Art.1 – Membri

Il Corpo Consolare di Trieste si compone di:

1. Membri effettivi; ai sensi del presente Statuto ed in base alla Convenzione di Vienna appartengono d’ufficio al Corpo Consolare quali membri effettivi: i Consoli Generali, i Consoli, i Vice Consoli e gli Agenti consolari, sia di carriera che onorari.

2. Membri aggregati;   sono   i   Consoli   che,   in   quiescenza   dopo   onorato   servizio, richiedano di continuare la loro appartenenza al Corpo Consolare. Gli aggregati non hanno diritto di voto né ovviamente godono di fronte alle Autorità delle prerogative già connesse con il loro cessato incarico consolare.

S’intende che ogni Console che sì fosse sistematicamente astenuto dall’associarsi alla solidarietà del Corpo Consolare verrà considerato come auto-escluso a priori da tutte le manifestazioni di particolare cortesia organizzate dal Corpo Consolare.

Art. 2 – Assemblea

L’insieme di tutti i Titolari dì Rappresentanza consolare costituisce l’Assemblea del Corpo Consolare di Trieste che prende le sue decisioni a maggioranza assoluta. L’Assemblea può deliberare in modo valido solo quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri. Il Titolare che fosse impedito di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro membro del Corpo Consolare, con un massimo di due deleghe.

Art. 3 – Presidente dell’Assemblea

L’Assemblea viene presieduta dal Decano del Corpo Consolare.

Art. 4 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, possibilmente in autunno. L’ordine del giorno di ogni riunione dell’Assemblea viene stabilito dal Decano, o in sua assenza o impedimento dal Vice Decano, e dal Segretario Generale e viene precedentemente comunicato a tutti i membri dell’Assemblea. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei membri, secondo quanto disposto all’Art. 2 dello Statuto.
L’Assemblea può venir convocata dal Decano ogni qualvolta delle questioni di interesse del Corpo Consolare lo richiedano. Inoltre il Decano convoca l’Assemblea anche su richiesta di un quinto dei suoi membri, i quali devono indicare l’oggetto della delibera da loro proposta. Tale riunione deve aver luogo prima possibile.

Art. 5 – Consiglio di Decanato

II Consiglio di Decanato è composto dal Decano, dal Vice Decano e dal Segretario Generale.

Art. 6  – Il Decano

II Decano è eletto dall’Assemblea, secondo quanto previsto dall’Art. 2 di questo Statuto, tra i membri effettivi del Corpo Consolare con maggiore anzianità (almeno cinque anni di anzianità di mandato risultante dal relativo Exequatur) che abbiano dichiarato la propria disponibilità . Il Decano resterà in carica per tre anni e potrà essere rieletto. Il Decano:

  • convoca e presiede le sedute del Corpo Consolare;
  • vigila, quale Capo del Corpo Consolare, sull’applicazione dello Statuto e del Regolamento nonché su tutte le decisioni del Corpo Consolare;
  • presenta ogni anno all’Assemblea un rapporto sull’attività del Corpo durante l’anno trascorso .

Art. 7 – Il Vice Decano

II Vice Decano viene eletto dall’Assemblea ordinaria tra i Consoli onorari titolari con almeno cinque anni di anzianità di mandato risultante dal relativo Exequatur e rimane in carica tre anni. Può essere rieletto. Il Vice Decano:

  • assiste il Decano e lo sostituisce in casi di assenza o impedimento nell’adempimento delle sue funzioni, coordinando eventuali azioni comuni nell’interesse generale;
  • dà gli opportuni suggerimenti ai nuovi Colleghi, ed in particolare agli Onorari, per il perfezionamento della loro posizione nei confronti del Paese ospitante e per le prime prese di contatto con le Autorità locali ai sensi del Regolamento.

Art 8 – II Segretario Generale

II Segretario Generale viene eletto dall’Assemblea ordinaria tra i Rappresentanti consolari, sia di carriera che onorari, e dura in carica tre anni. Può essere rieletto. Il Segretario Generale, sotto la direzione ed il controllo del Consiglio di Decanato:

  • accerta la nomina e la cessazione delle funzioni dei membri del Corpo Consolare di Trieste;
  • tiene aggiornato l’elenco dei membri del Corpo Consolare e il sito web;
  • redige i verbali di tutte le riunioni del Corpo Consolare che saranno firmati dal Presidente della riunione (Decano o Vice Decano);
  • redige ed assicura la spedizione delle comunicazioni scritte ai membri del Corpo Consolare, conservando con cura ed in luogo sicuro gli archivi del Corpo;
  • incassa le quote a carico di ogni membro del Corpo Consolare;
  • fa stampare la lista del Corpo Consolare una volta l’anno provvedendo alla sua distribuzione ai membri stessi nonché alle Autorità locali;
  • tiene aggiornata la raccolta delle risoluzioni adottate dal Corpo Consolare;
  • in generale assiste il Decano (o il Vice Decano) nel compimento delle sue funzioni.

Art. 9 – Spese

II Corpo Consolare di Trieste non possiede un proprio bilancio e le spese di gestione vengono ripartite periodicamente tra i suoi membri.

Art. 10 – Emblema

Emblema del Corpo Consolare è costituito dal Sigillo trecentesco della Città di Trieste con la scritta circolare nella corona esterna sul verso
• CORPO CONSOLARE • TRIESTE •

Art. 11 – Lingua ufficiale

 Gli Atti del Corpo Consolare di Trieste sono redatti in Italiano o in Francese.

Art. 12 – Revisione dello Statuto

II presente Statuto potrà essere emendato o modificato con voto affermativo dell’Assemblea straordinaria dei membri del Corpo Consolare preso con la maggioranza qualificata (di due terzi) .
Trieste, 25ottobre 2007